InfoCanarie Isole Canarie International Taxation Tasse imposte REF Canarie ZEC Canarias RIC DIC Internazionalizzazione

Canarie 2025 Informazioni su Regime Fiscale e Normative Fiscali. Tasse, imposte, tributi, REF, ZEC, RIC, DIC, IGIC (Impuesta General Indirecta de Canarias), Regime Fiscale Canario e Internazionalizzazione delle imprese.

by InfoCanarie Promotion and Consulting S.L. CIF B35976927

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Iniziamo questa prima parte d'informativa sulla tassazione evidenziando ancora una volta che le Isole Canarie, in quanto territorio Spagnolo, godono a tutti gli effetti dei riflessi positivi di essere parte dell'Unione Europea; oltre a questo in quanto "Regione Ultraperiferica" hanno da sempre beneficiato di un regime fiscale ridotto rispetto a quello in vigore in Spagna continentale e in moltissimi altri Stati Europei. Come RUP (Regione Ultraperiferica Europea) sulla base del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e degli Articoli 349 e 355 del trattato stesso,  si definisce quell parte del territorio di alcuni Stati membri dell'UE ubicata in aree del pianeta lontane dall'Europa. Viene riconosciuto che queste localita’ debbano affrontare una serie di difficoltà legate alle loro posizione geografica (come la lontananza dalla “Nazione Madre”, l'insularità, la superficie ridotta e la topografia) e dal fatto che la loro economia dipende da alcuni prodotti (spesso si tratta di prodotti agricoli o di risorse naturali) e che tali condizioni costituiscono un vincolo per il loro sviluppo futuro.

Ricordiamo quindi che le Isole Canarie (contrariamente a quanto affermano diversi consulenti poco preparati in questa specifica materia) NON sono “Paradisi Fiscali” e NON sono quindi inserite nella "Black List" di riferimento utilizzata da parte di tutte le Autorità e Funzioni competenti in materia di fiscalità e tributi. Con l'entrata in vigore di disposizioni del Governo Spagnolo, mirate a promuovere lo sviluppo economico e sociale e la diversificazione produttiva dell'area, l'arcipelago delle Canarie (intendendo tutte le Isole: Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, La Gomera, El Hierro, La Palma e Fuerteventura) viene dichiarata Zona Speciale ed offre prospettive interessanti per gli investitori ed imprenditori.

L' Arcipelago Canario, Comunità Autonoma facente parte della Spagna, per la sua posizione insulare decentrata e le sue peculiarità (ora classificata dall' Unione Europea come "Regione Ultraperiferica") ha sempre goduto di un regime economico e fiscale più vantaggioso rispetto alle altre Regioni Spagnole.
Con la creazione di questa zona a bassa imposizone fiscale e la concessione di agevolazioni, soprattutto di natura tributaria, la Spagna mira a promuovere tale area come centro d'affari internazionale situato all'interno dell'Unione Europea e quindi parte, anche se con alcune favorevoli eccezioni, del Mercato Unico.

Le Canarie diventano perciò una piattaforma a bassa fiscalità al centro delle principali rotte marittime ed aeree che collegano l'Europa all'Africa occidentale e all'America Latina.

L’applicazione di meccanismi che prevedono, ad esempio, deduzioni fiscali per le realtà imprenditoriali che avranno la facoltà di poter reinvestire la stragrande maggior parte di quanto si dovrebbe versare all’Agenzia delle Entrate sino ad arrivare (realizzando Progetti Imprenditoriali più importanti che possano rispondere a particolari condizioni e requisiti da soddisfare) ad una tassazione pari al solo 4%, sono le migliori condizioni a livello Europeo che si possono realizzare.

IGIC (Impuesto General Indirecto Canario /Imposta Generale Indiretta delle Canarie) In virtù dello speciale Statuto di Regione Autonoma Spagnola, pone ancor oggi le Canarie in condizione di offrire, grazie a particolari condizioni fiscali (l' IGIC, che assimileremo per semplicità alla nostra IVA, è dal 1/1/2020 pari al 7% applicata ai beni e servizi di quotidiana utilita'), grandi opportunità a chi voglia intraprendere o semplicemente stabilirsi in questo arcipelago.

Le prospettive allettanti sono la possibilità di godere di un clima assai invitante, sole tutto l' anno, temperatura media annuale 24° come anche di collegamenti ed infrastrutture (anche telematiche) di prim'ordine.

Non ci sono spese di riscaldamento e per vestiario di tipo autunnale ed invernale. Questa situazione si riflette anche su una riduzione delle, per noi abituali, spese di conduzione (riscaldamento) e manutenzione sul nostro immobile. Costo della vita contenuto rispetto al trend Italiano e medio dell'Europa.
Alle canarie non c'è smog, sia grazie ad una politica di preservazione dell'ambiente che per la continua ventilazione; inquinamento acque e terreni inesistenti. La tutela dei cittadini canari non riguarda solo la salute ma anche la sicurezza; grazie ad un sistema di prevenzione e controllo la delinquenza e gli atti violenti sono praticamente inesistenti. L'ottimo livello della qualità della vita è infatti una prerogativa molto importante ed apprezzata dagli imprenditori ed investitori.

Le isole canarie sono integrate nel territorio doganale europeo, pur non dovendo sottostare all'applicazione dell' IVA nè di alcuna delle tasse speciali esistenti in europa. L' arcipelago canario gode di un Regime Economico e Fiscale (REF) differenziato che favorisce lo sviluppo economico e sociale delle isole e compensa gli effetti dell' insularità.
Il REF canario contiene una serie di incentivi e deduzioni fiscali relativi alla creazione e sviluppo delle attivitá impresariali, contemplati nella normativa spagnola ed autorizzati dalle istituzioni della UE:

  • TASSAZIONE “ORDINARIA” (Soluzione applicabile ad ogni tipologia di attivita’ senza alcun tipo di restrizioni, requisiti ecc. ecc.) PER LE SOCIETA' NELL’AMBITO SPECIALE DEL REGIME ECONOMICO E FISCALE DELLE CANARIE.

    Il Real Decreto-ley 4/2013, del 22/2/2013 al fine di stimolare e sostenere l’imprenditorialità e crescita economica ha determinato che per i primi 2 anni di esercizio, a decorrere dal primo bilancio in positivo, le imprese di nuova costituzione saranno tassate con un’aliquota ridotta del 15%.

    Terminato il periodo dei due anni, le Società per il 2023 e 2024 saranno tassate al 23%.

    La Società che andrà a svolgere le attività sarà sottoposta ad una tassazione come sopra descritto e calcolato a fine esercizio annuale.

  • Esenzione, in taluni casi, della tassa sui Trasferimenti Patrimoniali e Atti Giuridici Documentati (ITP e ADJ) per le Società di nuova costituzione domiciliate alle Canarie si ampliano, modernizzano o delocalizzano.
  • Esenzione, in specific casi, dell' IGIC per l' acquisto di beni d' investimento.
  • RIC Reserva Para Inversiones en Canarias) Riduzione sulla base imponibile dell' Imposta sulle Societá fino al 90% degli utili non distribuiti destinati all’ acquisto di beni immobili nuovi o usati in Canaria (riserva per gli investimenti).  >>> VEDERE APPROFONDIMENTO 
  • Sconto del 50% sulla quota dell'Imposta sulle Societá (IS) e sull’ IRPEG derivata dalla trasformazione, produzione e/o fabbricazione di beni materiali e di consumo eseguita nell’ Arcipelago Canario, con specifico riferimento alle attività agricole, industriali, agli allevamenti e la pesca (acquacultura) o pesca in mare (purchè il prodotto venga poi lavorato a terra in un porto canario).

    Questo incentivo è compatibile con la riserva per gli investimenti delle Canarie meglio conosciuta come RIC (Reserva Inversiòn Canarias).

    Il “premio di produzione” è quindi un importante incentivo del Regime Economico e Fiscale delle Canarie (REF) che, a differenza di altri, come la RIC o la Detrazione per gli Investimenti nelle Isole Canarie (DIC), non richiede alcun investimento o la creazione di un determinato numero di posti di lavoro (altro scenario invece previsto dalla ZEC - Zona Especial Canaria). 

    Questo bonus ha lo scopo di incoraggiare la produzione e la fabbricazione di beni materiali nell'arcipelago delle Canarie e, senza prevedere investimenti o la creazione di un numero minimo di post di lavoro.

    L’incentivo per la produzione compare nell'articolo 26 della Legge 19/1994 del 6 luglio, i principali requisiti sono:

    • Essere contribuenti dell'imposta sulle società o dell'imposta sul reddito delle persone fisiche quando determinano i rendimenti con il metodo della stima diretta.
    • Vendere beni tangibili prodotti nelle Isole Canarie da soli, tipici delle attività agricole, zootecniche, industriali e di pesca, la pesca d'altura richiede che venga scaricato nei porti delle Canarie e manipolato o trasformato nell'arcipelago; L'attività di costruzione non è inclusa.

    Tutte le aziende che soddisfano questi requisiti possono beneficiare del regime speciale previsto per le aziende produttrici di beni materiali sui rendimenti derivanti dalla loro vendita, potendo applicare un bonus del 50% dell'intera quota, ma solo per la parte di essa che proporzionalmente corrisponde alle rese derivate dalle attività produttive indicate.

    In conclusione, se sei un'impresa o un lavoratore autonomo svolge un'attività di trasformazione, questo risulta quindi  è un incentivo molto allettante che non ti obbliga a mantenere occupazione e investimento, ma a svolgere una determinata attività, ed è anche compatibile con altri strumenti fiscali del REF.

    In sostanza, con la normativa vigente, facendo riferimento ad una Azienda di media caratura che opera per mezzo di uno strumento giuridico (Una SLU, SL, SA o SAU per esempio), ad oggi l’imponibile per i primi 2 anni di attività sarà assoggettato ad una Imposta sulle Società pari ad un 7,5% e ad un 12,5% per i successivi anni.

  • DIC Deduzioni per Investimenti alle Canarie. 
  • Sconti sull' Imposta sulle Societá e sull' IRPEG per investimenti effettuati in Canaria.
  • L’imposta IGIC (Impuesto General Indirecto Canario), Imposta Indiretta locale (assimilabile all’IVA per facilmente intendersi), ha attualmente un'aliquota del 7% per beni e servizi "ordinari" ed arrivare ad un massimo del 15% per beni e servizi "non primari" (acquisto o noleggio auto, acquisti beni preziosi ecc. ecc.) o di lusso; in alcune particolare applicazioni si riduce a ZERO (acquisto nuove tecnologie, informatica , ecc. ecc.)
Per ultimo occorre segnalare che le Canarie sono integrate al territorio doganale europeo, e che sebbene non venga applicata nè l' IVA comunitaria nè nessuna delle imposte speciali esistenti all' interno della UE, viene applicato l' IGIC, ossia l' imposta indiretta canaria, che sostituisce l' IVA ma che grava sul consumo finale secondo un sistema di tassazione inferiore. 
  • Qui di seguito le aliquote IGIC in vigore dal 01/01/2020:

    Si incrementa il tipo di onere generale che passa dal 6,5 al 7% (ritorna al medesimo valore dell'esercizio 2018).

    Incrementa anche l’IGIC per quei prodotti classificati “non di prima necessità e/o lusso” che passa dal 13,5% al 15%. 

    Tra le modifiche si segnalano anche queste voci / situazioni:   

  • Si elimina l'applicazione di onere ridotto per le prestazioni ed i servizi di telecomunicazioni che passano a tributare dal 3 al 7%. 

  • Si restringe l'applicazione del tipo “zero” per la fornitura di energia elettrica solamente a quegli utenti persona fisica intestatari di una utenza elettrica ad uso civile/abitazione con una potenza impegnata uguale o inferiore a 10 kW; in tutti gli altri casi si applicherà l’aliquota ridotta al 3%. 

  • Si elimina l'applicazione dello 0% per le opere di carattere collettivo consistenti nella costruzione di potabilizzatori e desalinizzatoti di proprietà pubblica. 

  • Si modifica l'articolo relativo ai requisiti per l'applicazione dell’aliquota ridotta al 3% in funzione dell'acquisizione di abitazioni per a favore di persone invalide o vittime di abusi e/o famiglie in situazioni di difficoltà.

  • Nuovi criteri per l concessione dell’applicazione dell’IGIC ridotto al 5% in funzione dell’acquisto di abitazioni che costituiscano l'abitazione abituale dell'acquirente (prima casa / dimora abituale)

  • Registro Navale Speciale che include:

InfoCanarie ETVE alle Canarie tassazione pianificazione fiscale internazionale Holding

HOLDING DI DIRITTO SPAGNOLO CON SEDE ALLE CANARIE - ETVE / REGIME GIURIDICO ETVE -  ENTITÀ DETENZIONE DI VALORI STRANIERI.

La “Holding Company” (o “Finanziaria”) è, di fatto, uno strumento di pianificazione fiscale internazionale ed è una società che ha come oggetto sociale la detenzione di partecipazioni in società operative ubicate all’estero.

In Spagna questo strumento è rappresentato dalla “ETVE” ( Empresa Tenancia Valores Extranjeros ) che si caratterizza per il un particolare e privilegiato trattamento fiscale degli elementi reddituali tassati in capo alla holding stessa quali dividendi, plusvalenze, interessi e canoni. 

Per operare una pianificazione fiscale internazionale è fondamentale individuare lo stato di residenza della holding stessa: la scelta ricadrà sullo stato che ha un regime fiscale di favore (esenzione sui dividendi e plusvalenze) e che ha stipulato convenzioni contro le doppie imposizioni (come tra Italia e Spagna) in cui saranno collocate le società operative sia con gli Stati di residenza dei soci, sia lo Stato di residenza della holding.

La ETVE viene regolamentata con articoli 107 e 108 della Legge 27/2014 del 27 di novembre, in merito all’Imposta sulle Società (IS da qui in avanti); possono definirsi così quelle entità il cui oggetto sociale comprenda la gestione ed amministrazione di entità ed aziende (loro operatività e patrimoni) non ubicate nel territorio spagnolo, mediante l’organizzazione di mezzi e risorse materiali e personali. 

  • Oggetto sociale: deve comprendere l'attività di gestione ed amministrazione di valori rappresentativi dei fondi propri di entità non residenti in Spagna. Una ETVE si può quindi anche insediare alle Canarie.
  • Mezzi personali e materiali: la normativa esige che la detenzione delle partecipazioni in entità non residenti in Spagna sia attiva; cioè che si disponga di un'organizzazione di mezzi personali e materiali propri per sviluppare l'attività di gestione ed amministrazione di tali partecipazioni. Viene considerato adempiuto il requisito sopracitato quando qualche membro del consiglio si occupa della direzione e gestione delle partecipazioni.
  • Valori nominativi: la norma richiede che i valori o partecipazioni rappresentative nel capitale dell'ETVE siano nominativi; quindi che il titolo-valore raffiguri tutti i dati identificativi del suo titolare.

Con la recente riforma fiscale, dal 1 di gennaio di 2015, il regime impositivo delle ETVE prevede in sostanza che i dividendi provenienti da entità non residenti in territorio spagnolo come anche i redditi derivati della trasmissione dei menzionati valori, possono essere esenti quando si adempie ai requisiti e condizioni previsti nell’articolo che disciplina la IS (Imposta sulle Società). 

L’articolo 21 per la IS prevede che, per godere dell’esenzione e quindi evitare la doppia imposizione, la percentuale di partecipazione deve essere del 5% del capitale di ogni entità estera controllata o che, in subordine, il valore delle partecipazioni acquisite siano superiori ai 20 milioni di euro. 

Una di queste condizioni dovrà essere mantenuta almeno per un periodo di un anno rispetto alla data in cui sarà esigibile il beneficio da distribuire o che l’Entità estera produca la trasmissione.

Altri requisiti:

  • l’Entità gestita dalla ETVE deve essere soggetta a tassazione dal proprio sistema fiscale locale e che lo stesso non abbia concesso all’Entità gestita delle esenzioni d’imposta.
  • l'Entità comunicata deve essere stata soggetta e non esente per un'imposta straniera di natura identica o analoga alla tipologia d’imposta prevista per le ETVE o, in subordine, soggetta ad una aliquota d’imposta almeno del 10%.

ESEMPIO DI TASSAZIONE

Premessa: la Persona Giuridica Residente (ricordiamo, Canarie comprese) sono la SLU, SL e SA

1) Persona Giuridica Residente in Spagna

Società di Diritto Spagnolo con Sede in Spagna >>> ETVE >>> Entità Straniera

  • I dividendi percepiti dalla ETVE saranno distribuiti in esenzione d’imposta.
  • I dividendi percepiti dalla Società Residente saranno distribuiti in esenzione d’imposta

2) Persona Fisica Residente in Spagna

Persona Fisica Residente >>> ETVE >>> Entità Straniera

  • I dividendi percepiti dalla ETVE saranno distribuiti in esenzione d’imposta.
  • I dividendi percepiti dalla persona Residente saranno tassati con i parametri previsti dalla redita da risparmio e non da quelle considerate per calcolare IRPF. Questo permette un notevole risparmio (fino anche al 50%)

3) Persona Giuridica o persona Fisica NON Residente in Spagna

Persona Fisica o Giuridica NON Residente >>> ETVE >>> Entità Straniera

  • I dividendi percepiti dalla ETVE saranno distribuiti in esenzione d’imposta.
  • Per i dividendi percepiti dalla Persona Fisica o Persona Giuridica NON Residente NON tributerà in Spagna ma secondo i criteri del proprio Paese di residenza fiscale. 

Altre questioni di interesse 

Riassumendo, possiamo affermare che i principali vantaggi delle ETVE che si possono presentare come alternativa legale di ristrutturazione imprenditoriale nel contesto dell’economia di opzione, sono i seguenti: 

  1. Agevolazione dell'entrata ed uscita di capitali stranieri godendo dell'esenzione nei termini indicati.
  2. Potenziamento all'estero della presenza di imprese spagnole.
  3. La normativa fiscale non rappresenta più un ostacolo alla circolazione di capitali e la partecipazione in attività sviluppate all'estero.

 


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Residenza fiscale in Spagna (Canarie incluse) per imprenditori ed investitori (in imprese ed in immobili)

La Legge in parola (sempre la 14/2013 in funzione dell’aiuto agli imprenditori e all’internazionalizzazione) è stata infatti pensata e formulata a favore di investitori ed imprenditori altamente qualificati che effettuino investimenti sul territorio spagnolo; le agevolazioni previste vengono applicate anche ai coniugi e ai figli minori di 18 anni. 

Questo Decreto Regio contempla una velocizzazione dell'iter, stabilendo con carattere generale un termine di risoluzione di 10 giorni per tutti i visti e acquisizione di status previsti; in questo momento prendiamo in considerazione l’ottenimento della Residenza Fiscale in Spagna per Investitori di Capitale e per Investimenti Immobiliari.  

Il visto di residenza previsto da questa legge costituisce titolo sufficiente per risiedere in Spagna per un anno senza necessità di ottenere la “tarjeta de identidad de extranjero” e il suo rinnovo potrà avvenire anche in assenza della maturazione del requisito previsto abitualmente (permanenza, anche se non continuativa, di più di 6 mesi sul territorio Spagnolo) in quanto rappresenta una specifica agevolazione per investitori stranieri o lavoratori stranieri di imprese che hanno fissato la loro base operativa in Spagna. 

Visto di Residenza per Investitori di Capitale (RIC). 

Si identifica come “investimento significativo di capitale” un investimento iniziale per un importo uguale o superiore a 2 milioni di euro in titoli di debito pubblico spagnolo o per un valore uguale o superiore a 1 milione di euro in azioni o partecipazioni sociali di imprese spagnole o depositi bancari in entità finanziarie spagnole. 

Oltre ai requisiti stabiliti con carattere generale, il richiedente dovrà aver realizzato l'investimento previsto, in un periodo non superiore a 60 giorni anteriori alla presentazione della richiesta di residenza, secondo queste modalità: 

  1. nell'ipotesi di investimento in azioni non quotate o partecipazioni sociali si presenterà la dichiarazione di investimento estratta dal Registro degli Investimenti Esterni del Ministero di Economia e Competitività.
  2. nell'ipotesi di investimento in azioni quotate, si presenterà un certificato dell'intermediario finanziario, debitamente registrato nella Commissione Nazionale della Borsa Valori o nella Banca della Spagnola, nel quale risulti che l'interessato ha effettuato l'investimento secondo quanto previsto dalla norma.
  3. nell'ipotesi di investimento in debito pubblico, si presenterà un certificato dell'entità finanziaria o della Banca Spagnola nel quale risulta che il richiedente è il titolare unico dell'investimento per un periodo uguale o superiore a 5 anni.
  4. nell'ipotesi di investimento in deposito bancario, si presenterà un certificato dell'entità finanziaria nella quale consti che il richiedente è il titolare unico del deposito bancario.

Visto di Residenza per Acquisizione di Beni Immobili (RIV).  Informazioni di base e non esaustive

Potranno sollecitare questo visto gli stranieri che accreditino l'acquisizione di beni immobili in Spagna con un investimento di valore uguale o superiore a 500.000 €. 

Oltre ai requisiti stabiliti con carattere generale, il richiedente dovrà dimostrare di aver acquisito dei beni immobili mediante certificazione con informazione continuata di dominio e carichi del Registro della Proprietà che corrisponda al/agli immobile/i.

Detta certificazione dovrà essere emessa tra i 90 giorni anteriori alla presentazione della richiesta di residenza. Se al momento della richiesta l'acquisizione degli immobili fosse in fase di perfezionamento e di iscrizione nel Registro della Proprietà, sarà sufficiente la presentazione della certificazione nella quale consti vigente la presentazione del documento di acquisizione, accompagnata dalla documentazione accreditante del pagamento dei tributi corrispondenti. 

Il richiedente dovrà in sostanza dimostrare di aver effettuato un investimento in beni immobili per un importo pari o superiore ai 500.000€ e che lo stesso sia libero da ogni carico od onere (in pratica abbia investito propri denari e di non aver fruito di un finanziamento, di un muto ipotecario ecc. ecc..).

>>> IN FUNZIONE DELL'APPLICAZIONE DI QUESTA OPPORTUNITÁ ORGANIZZIAMO PERIODICAMENTE DEI "WORKSHOP IMMOBILIARI" >>>

 


L' Internazionalizzazione delle Imprese. Le isole Canarie, nuove opportunità per gli investitori Europei ed Italiani per internazionalizzare la propria impresa e per mirare ai mercati emergenti

internazionalizzazione

Isole Canarie: nuove opportunità per gli imprenditori Italiani tramite l’internazionalizzazione della propria Azienda; l' Africa e gli altri mercati emergenti.

Le Isole Canarie, sono da sempre protagoniste del commercio Internazionale marittimo tra l’Europa, l’Africa e l’America; è storicamente (dai tempi di Colombo) una base logistica a bassa imposizione fiscale grazie anche alla presenza di Zone Franche ubicate nei porti di Tenerife e Gran Canaria; quest’ultima (ricordiamo) circostanza valevole benchè le Canarie facenti parte integrante dell’Unione Europea..

Queste particolari caratteristiche sono certamente valide ed attuali anche ai giorni nostri perché queste Isole, anche per ragioni di vicinanza geografica, sono adeguate come "piattaforma" sia per la logistica che il "lancio" di missioni commerciali e di business verso i mercati emergenti oggi rappresentati dall’Africa e da altri paesi come il Brasile, l’Argentina ed altri paesi del Sud America.

A rafforzare queste funzionalità delle Canarie sono stati messi in atto due importanti progetti avviati dalla Diplomazia Spagnola e dagli Enti ed Uffici Pubblici preposti per avvicinare ulteriormente e consolidare alcuni rapporti preferenziali già esistenti con i paesi dell’Africa Occidentale mediante i specifici programmi denominati "Casa de Africa" e "NAPWACI".

Con il progetto "NAPWACI" si ammoderna ed aggiorna ai tempi nostri il concetto di "Hub Europeo per il Commercio Globale" in quanto riguarda l' ITC, la digitalizzazione ed informatizzazione dei più moderni servizi e supporti per le imprese.

Risulta quindi effettivamente molto strategico il ruolo delle Isole Canarie nella veste odierna di "Hub Europeo per il Commercio Globale"; questo sia grazie ai collegamenti marittimi frequenti soprattutto verso l' Africa Occidentale (Marocco, Mauritania, Senegal, Ghana e Capo Verde ) e il Sud America come anche tramite voli cargo e trasporto passeggeri verso le medesime destinazioni.

Quanto sopra rappresenta inequivocabilmente come un’opportunità ideale per le attività di Internazionalizzazione delle imprese; attività prevista ed incoraggiata anche dall' Unione Europea mediante sovvenzioni per le aziende che si vogliono internazionalizzare insediandosi nelle Isole Canarie (oltre per ragioni logistiche e di ottimizzazione fiscale) per perseguire tale obbiettivo strategico.

Le imprese Europee, perciò anche quelle Italiane, hanno a disposizione l' opportunità di utilizzare le Isole Canarie non solo per aprirsi verso l' America (sia nord che sud) ma soprattutto per presentarsi e potersi organizzare per presidiare i nuovi mercati rappresentati dai paesi Africani; questo fruendo sia dei supporti logistici che delle diverse soluzioni di bassa imposizione fiscale.

Le imprese inoltre, costituendo e/o compartecipando in maniera sostanziale una Società di diritto spagnolo con sede alle Canarie, possono beneficiare della Direttiva Europera "Madre Figlia".

DIRETTIVA "MADRE FIGLIA"

La Direttiva Europea “Madre – Figlia” regolamenta, in linea di principio, il sistema impositivo sugli utili distribuiti nei casi in cui, all’interno di un gruppo societario, vi sia una Entità (Società madre) con stabile organizzazione in una Nazione aderente alla EU (Italia ad esempio) la quale abbia delle partecipazioni in altra Società (sempre con stabile organizzazione nella EU; Canarie - Spagna) con l’obiettivo di evitare vi sia una doppia tassazione sugli utili in forma di dividendi distribuiti dalla società figlia alla “Casa Madre”.

Quanto sopra con il dichiarato scopo di evitare il simultaneo intervento dell’ordinamento tributario dei due differenti Stati.
La direttiva madre-figlia risponde, di fatto, all’esigenza, in ottemperanza al principio fondante dell’Unione Europea in merito alla libera circolazione dei capitali all’interno del Mercato Comune stesso, di non ostacolare la formazione di gruppi societari transfrontalieri.
Requisiti richiesti per l’applicabilità della direttiva “Madre – Figlia”
Le società:

  • devono avere una veste societaria rispondente a quanto previsto dalla Direttiva.
  • devono, senza possibilità di opzione ed esenzione, essere assoggettate ad uno dei meccanismi impositivi previste dalla Direttiva.
  • devono essere considerate come aventi il domicilio fiscale, una stabile organizzazione, nell’ambito e in un paese membro dell’Unione Europea.

Inoltre:

  1. si considera società madre la società che detenga una partecipazione minima, attualmente pari al 10%, nel capitale (o nei diritti di voto)
  2. Gli ordinamenti fiscali degli Stati membri possono stabilire anche un ulteriore requisito di carattere temporale. Cioè la facoltà di non applicare il beneficio dell’esenzione prevista qualora la partecipazione della Società Madre non risulti detenuta ininterrottamente per almeno due anni (l’Italia prevede un holding period di un anno).

In base alla direttiva lo Stato della società madre:

  • si astiene dal sottoporre ad imposizione gli utili distribuiti dalla società figlia, oppure
  • sottopone ad imposizione gli utili, autorizzando però la società madre a dedurre dalla sua imposta la frazione dell’imposta subita dalla società figlia nel proprio Stato di insediamento; questo nei limiti dell’imposta nazionale corrispondente.

Tassazione: La Direttiva contempla l’applicazione del criterio della non imponibilità nella misura del 95% limitatamente alla parte di reddito indeducibile nella quantificazione del guadagno imponibile del soggetto erogante.

 

 

InfoCanarie, in collaborazione con i propri Partners ed Entità Governative e Pubbliche, organizza periodicamente Meeting e iniziative per la divulgazione e l' aggiornamento delle informazioni accennate come anche per illustrare quale assistenza possiamo offrire a tutti coloro intendono stabilirsi ed operare dalle Canarie.

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